Stretta sulle spese detraibili per i redditi over 75.000

07 FEBBRAIO 2025

Articolo 16-ter. Tre semplici paroline che in realtà contengono un importante, e del tutto inedito, cambiamento nel panorama fiscale degli oneri detraibili. La novità arriva dalla manovra 2025, e non è l’unica in tema di detrazioni, considerando anche quelle introdotte dalla Legge di Bilancio su lavoro dipendente e figli/familiari a carico.

Oneri detraibili: cosa cambia dal 2025

L’articolo 16-ter è appunto “l’inedito” – visto anche il clima di festival – che dal 1° gennaio 2025 si aggiunge al TUIR introducendo quello che si potrebbe definire una sorta di “calmiere” su tutti gli oneri detraibili, sia quelli che rientrano nel gruppone dello sconto al 19% (mutui, spese scolastiche, sportive, funebri, ecc), sia quelli relativi all’affitto dell’abitazione principale o ai vari bonus-casa (mobili, ristrutturazioni, risparmio energetico ecc). Parliamo di “calmiere” proprio perché l’azione del legislatore è appunto quella di porre un tetto massimo a questi oneri, escludendo di conseguenza dalle detrazioni che spetterebbero una parte delle spese sostenute.

Tetto alle detrazioni: quando viene applicato

Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Anzitutto le nuove regole dell’articolo 16-ter del TUIR interessano solo i contribuenti percettori di redditi superiori a 75.000 euro (al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze). Viene quindi demarcata un’area ben precisa al di fuori della quale – cioè con redditi pari o inferiori a 75.000 euro – non si è toccati dalla norma.

Il primo comma dice infatti esattamente che “per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali si prevede una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 per il coefficiente indicato nel comma 3”.

Si parla dunque di oneri e spese detraibili “considerati complessivamente”, cioè sommandoli in un unico blocco cumulativo (dal cumulo però verranno esclusi, quindi detratti a parte, le spese mediche e gli investimenti in start-up e PMI innovative). Tali oneri, una volta sommati, verranno “ammessi in detrazione” fino a un determinato ammontare (cioè come a dire: in tutto hai speso 1000, ma la detrazione te la calcolo fino a una spesa di 500).

Tetto alle detrazioni: come viene calcolato

Entrano così in ballo i commi 2 e 3, che fissano nel pratico i parametri di calcolo coi quali appunto verrà determinato il tetto massimo di questo “ammontare” di oneri. Il comma 2 stabilisce due importi base di riferimento:

  • 14.000 euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro

 
Ora, questi due “importi base” verranno quindi moltiplicati con un dato coefficiente, variabile a seconda della presenza o meno nel nucleo di figli a carico (disabili e non), e cioè:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.

 
Quindi, ad esempio, stando al tenore letterale della norma, per un contribuente con un reddito annuo di 80.000 euro e senza figli a carico, sarebbe ammesso in detrazione un “cumulo” di oneri e spese non superiore a 7.000 euro (cioè l’importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,50 associato ai nuclei senza figli). È chiaro tuttavia che per avere più certezze e meno dubbi bisognerà attendere una qualche pubblicazione di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, in cui si spieghi più dettagliatamente, al di là del testo normativo, il modus operandi alla base della sua applicazione.

Tetto alle detrazioni: escluse le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024

L’ultima precisazione va fatta infine sulla decorrenza delle nuove regole, che valgono, come accennavamo, per gli oneri e le spese sostenuti a partire dal 1° gennaio 2025; questo significa anzitutto che nella dichiarazione 2025, essendo rivolta all’anno d’imposta 2024, il sistema di calcolo delle detrazioni resterà quello di sempre; mentre a partire dalle dichiarazioni 2026, relative appunto al 2025, verranno comunque escluse dal computo dell’ammontare complessivo quelle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per cui è prevista una detrazione ripartita in più annualità (vedi ad esempio per i mutui o le ristrutturazioni) e che dunque si protrarrà anche nelle dichiarazioni degli anni successivi soggette alle nuove regole dell’articolo 16-te