11 SETTEMBRE 2024
Se le scuole ricominciano, il 730 sta per chiudere i battenti. Prima allora che rintocchi il gong del 30 settembre, giorno della scadenza fiscale (chi non ha ancora provveduto può rivolgersi a CAF ACLI) è la buona occasione per fare il punto su un particolare aspetto del modello: la detraibilità delle spese d’istruzione.
Spese scolastiche: cosa si può detrarre?
Va subito detto che molte spese, pur effettuate in un contesto scolastico o universitario, non rientrano purtroppo (e assai stranamente) nel beneficio fiscale pari al 19% dell’importo: si vedano ad esempio quelle per l’acquisto dei manuali o dei libri di testo, dei sussidiari o degli accessori scolastici (zaini, trolley, diari, quaderni ecc.), tutto un settore che di per sé registra ogni anno esborsi ragguardevoli dalle tasche delle famiglie.
Il discorso cambia invece per altre spese – queste sì detraibili – annoverate fra quelle di frequenza, ad esempio le quote per le gite scolastiche o gli oneri per i servizi scolastici integrativi, come se il legislatore volesse sottolineare il principio della detraibilità unicamente se vi è un vincolo diretto tra la spesa e la partecipazione allo studio, mentre le spese sostenute per dotarsi degli “strumenti” pratici (appunto libri, quaderni ecc) non fossero altrettanto degne di detrazione.
Spese scolastiche: detrazione su asili, elementari e medie
Da dopo la riforma renziana della “buona scuola” (Legge 107/2015), il fisco scinde la detrazione del 19% fra spese scolastiche e universitarie. Per l’esattezza in ambito non universitario, il bonus fiscale si è allargato includendo anche la frequentazione dei livelli scolastici precedenti alle scuole superiori quindi anche:
- le scuole dell’infanzia (asili);
- il primo ciclo di istruzione (elementari)
- le scuole secondarie di primo grado (medie).
È stato inoltre cancellato il discrimine fra scuole statali e istituti privati. Di conseguenza, a prescindere dal livello d’istruzione ricevuta e dall’istituto frequentato (non importa appunto se privato o statale), la detrazione prevede comunque un tetto uniforme di spesa detraibile nella misura del 19%, che dal 2022 si è stabilizzato a 800 euro, il che significa una detrazione effettiva pari a 152 euro (19% di 800).
Detrazione scuola anche su servizi integrativi
Per quanto riguarda infine la detraibilità dei servizi scolastici integrativi, vedi la refezione, l’assistenza al pasto o il pre e post-scuola, l’Agenzia aveva già dato parere positivo nella Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016, confermandolo poi nelle istruzioni del 730. La stessa cosa, dal 2018, può dirsi anche per l’eventuale servizio di trasporto scolastico, “anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”.