Il giovane under 36 in occasione dell’acquisto della prima casa potrà usufruire del credito Iva – così come previsto dal relativo bonus prima casa – anche sulle eventuali quote corrisposte da un genitore, ma a condizione che il genitore lo nomini titolare della proprietà. Questo il succo della risposta 261 dell’11 aprile scorso fornita dall’Agenzia delle Entrate a un padre che ha domandato se il figlio possa o meno godere del credito d’imposta corrispondente all’IVA sull’acquisto della sua abitazione, anche in relazione alle fatture di caparra e acconto intestate al padre medesimo e versate all’impresa costruttrice al momento del preliminare di acquisto.
Ricordiamo che il bonus prima casa destinato agli under 36 (cioè il giovane non deve aver compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui avviene l’acquisto), è applicabile solo in presenza di un ISEE non superiore a 40.000 euro sugli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022; in altri termini il giovane o i giovani titolari dell’acquisto (pensiamo ad esempio a una coppia sposata o convivente) devono trovarsi all’interno di un nucleo familiare, oppure formare loro stessi un nucleo, il cui indicatore economico non superi il tetto di 40.000 euro.
Ciò permette, appunto, l’applicazione di determinati benefici fiscali legati gli atti di acquisto della casa, ovvero:
- l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale per le compravendite non soggette a Iva;
- la riduzione del 50% sugli onorari notarili;
- il credito d’imposta corrispondente all’IVA pagata.
Proprio su quest’ultimo punto verte il quesito posto all’Agenzia dal genitore del ragazzo under 36, il quale risulterà sì titolare della sua prima casa, le cui fatture di caparra e acconto sono state però intestate al padre. In generale, l’applicazione del credito d’imposta pari all’IVA può avvenire in diversi modi: può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, può essere compensato tramite F24, oppure utilizzato in diminuzione dell’Irpef nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla data di acquisto.
Quanto al caso specifico, il padre del ragazzo ha in pratica pagato caparra e acconti con applicazione dell’IVA al 4% e l’impresa costruttrice gli ha intestato le relative fatture. Va però aggiunto che al momento della stipula del contratto preliminare, il padre ha anche sottoscritto la dichiarazione “di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell’immobile”, quindi, in parole povere, dichiarando l’intenzione di nominare il figlio titolare dell’unità immobiliare.
Infatti, come osserva l’Agenzia, il “contratto per persona da nominare” prevede una dichiarazione di nomina formale. Di conseguenza, affinché il figlio si sostituisca al padre nell’acquisizione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto con effetto immediato dal momento della stipula, servirà un’apposita nomina da parte del padre.
Inoltre sarà necessario che sull’atto definitivo di compravendita dell’immobile (da stipularsi successivamente alla nomina), risultino indicate anche le quote di caparra e acconti pagate dal padre, nonché gli estremi delle fatture con IVA al 4%. In questo modo il figlio avrà garantita la possibilità di usufruire del credito d’imposta anche sull’IVA applicata alle quote di caparra e acconti.
13 MAGGIO 2022