Dal 730/2023 comincia a fare effetto la nuova IRPEF non più a cinque ma a quattro marce. Con la riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta dalla Legge di Bilancio dello scorso anno si è infatti delineato un panorama inedito, in particolare sulle fasce al di sopra dei 28.000 euro dove si concentrano le novità più significative, di cui appunto si sentiranno gli effetti con le dichiarazioni Modello 730/Modello REDDITI (ex Unico) del 2023, in riferimento al 2022 (per avere assistenza è possibile rivolgersi a CAF ACLI). È chiaro, inoltre, che questo riassestamento si trascina a catena tutta un’altra serie di novità che vanno a incidere su aspetti ugualmente determinati quali le detrazioni applicate alla tipologia specifica di contribuente (lavoro dipendente e pensione).
Modello 730/2023: come cambia l’IRPEF?
Insomma cosa ci aspetta col nuovo Modello 730 dove albergherà per la prima volta l’IRPEF strutturata su 4 scaglioni anziché 5? A fare il punto della situazione intervenne l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 4/E/2022. È bene anzitutto raffrontare le due mappe dell’imposta: com’è stata fino al 31/12/2021 e come invece è “rinata” dal 1° gennaio 2022…
IRPEF: scaglioni fino al 31 dicembre 2021
Reddito imponibile (in euro) | Aliquota | Quanto si pagava? |
fino a 15.000 | 23% | 23% sull’intero importo |
oltre 15.000 e fino a 28.000 | 27% | 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro |
oltre 28.000 e fino a 55.000 | 38% | 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro |
oltre 55.000 e fino a 75.000 | 41% | 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro |
oltre 75.000 | 43% | 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro |
IRPEF: scaglioni dal 1° gennaio 2022
Reddito imponibile (in euro) | Aliquota | Quanto si paga? |
fino a 15.000 | 23% | 23% sull’intero importo |
oltre 15.000 e fino a 28.000 | 25% | 3.450 + 25% sulla parte eccedente 15.000 euro |
oltre 28.000 e fino a 50.000 | 35% | 6.700 + 35% sulla parte eccedente 28.000 euro |
oltre 50.000 | 43% | 14.400 + 43% sulla parte eccedente 50.000 euro |
Modello 730/2023: le differenze tra vecchia e nuova IRPEF
Emerge quindi, a una prima occhiata, che agli estremi della catena delle aliquote non cambia nulla: 23 e 43 per cento resta sempre la forbice dei prelievi minimo e massimo, con una differenza però evidente nel caso dell’aliquota maggiore, ovvero una platea molto più consistente di contribuenti “ricchi” che andranno a pagare il 43% come prelievo marginale, non più infatti al di sopra della soglia di 75.000 euro bensì dei 50.000 (per chi invece si assesta entro i 15.000 euro di reddito annuo non cambia nulla).
In pratica fino al 2021, tutta la zona medio-alta fra 50.000 e 75.000 euro era scaglionata su tre gradoni (38, 41 e 43%), mentre adesso, una volta superati i 50.000, già interviene questa sorta di ampia zona “flat tax” dove tutto è uniformato col prelievo marginale al 43%. Di fatto è scomparso in blocco il vecchio gradone del 41% che regolava la fascia fra 55.000 e 75.000 euro, “mangiato” appunto dalla nuova aliquota al 43%, mentre si è andato un po’ più a restringere l’ex gradone tra 28.000 e 55.000 euro che adesso scende fino a 50.000 euro con un’aliquota ribassata dal 38 al 35%. Resta infine intatta la forbice del secondo scaglione tra 15.000 e 28.000 euro, ma anche in questo caso con un’aliquota alleggerita dal 27 al 25%.
IRPEF Modello 730/2023: trattamento integrativo (ex Bonus Renzi).
Capitolo trattamento integrativo (ex Bonus Renzi). Qui arrivano le dolenti note, perché sebbene la misura sia stata prorogata nel 2022 (quindi sempre con effetto nel 730/2023), il suo raggio d’azione ne è uscito sensibilmente ridimensionato. Fino al 2021, infatti, coloro che potevano contare su un bonus “pieno” pari a 100 euro in più in busta paga – a condizione che l’imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, risultasse maggiore di zero – erano i contribuenti fino a 28.000 euro, dopodiché il trattamento sarebbe andato gradualmente a scemare in funzione dell’aumentare del reddito.
Nel 2022, invece, la soglia reddituale degli aventi diritto al trattamento dei 100 euro pieni retrocede fino a 15.000 euro (sempre a condizione che l’imposta sia capiente in rapporto alle detrazioni), mentre per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro il bonus viene calcolato come differenza tra imposta lorda e detrazioni spettanti, ma comunque non potrà superare i 1.200 euro l’anno.