Una persona percettore di NASI conserva il diritto alla prestazione previdenziale, in misura intera o ridotta, in presenza di alcune tipologie di rapporto di lavoro.
Borse di studio, stage e tirocini professionali
La titolarità di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale comporta la percezione di redditi che, sotto il profilo fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, non trattandosi di svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione, è prevista l’integrale cumulabilità con l’indennità NASpI.
Nei casi invece di assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borse di studio e assegni di ricerca coperti anche dalla prestazione di disoccupazione, l’importo spettante per la NASpI viene ridotto.
I compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di euro 8.000. In tale caso il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove esso sia pari a zero.
Attività sportiva dilettantistica
I premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E., dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, costituiscono redditi diversi.
È prevista la piena cumulabilità di questi redditi con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività svolta.
Prestazioni di lavoro occasionali
Le prestazioni di lavoro occasionali sono attività lavorative di tipo autonomo che danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Tali compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.
Lavoro accessorio
In caso di prestazioni di lavoro accessorio:
– se il compenso percepito in ciascun anno civile non supera i 3.000 euro, l’indennità è interamente cumulabile;
– se i compensi percepiti per lavoro accessorio superano detto limite ma si attestano al di sotto dei 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è in ogni caso tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante da tale attività.
Prestazione di lavoro intermittente
In caso di prestazione di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, l’erogazione della NASpI da parte dell’Istituto viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa mentre può essere riconosciuta durante i periodi non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. In caso di prestazione di lavoro intermittente con erogazione dell’indennità di disponibilità, la NASpI potrà essere corrisposta soltanto se il reddito percepito dal lavoratore si attesta al di sotto degli 8.000 euro.
Il percettore di NASpI che intenda avvalersi della possibilità di effettuare il cumulo tra il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente e la prestazione di disoccupazione è obbligato a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.