Per il 2022 la Naspi ha subito delle modifiche. La nuova legge di Bilancio ha disposto che decada il requisito delle 30 giornate per tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro in modo involontario.
Ritorna la riduzione dell’importo del 3% per ogni mese a decorrere, però, non più dal quarto mese, ma dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per gli over 50 la riduzione slitta al primo giorno dell’ottavo mese.
NASPI: indennità mensile di disoccupazione
La Naspi è una prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà.
Si tratta di un’indennità che non spetta ai lavoratori che si dimettono – esclusi i casi di dimissioni per giusta causa – o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale (salvo alcuni casi specifici di cui tratteremo a breve).
Possono beneficiare della Naspi i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Non ne hanno diritto i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Quali sono i requisiti?
Chi rientra tra le categorie ammesse alla Naspi e ha perso involontariamente il lavoro, può richiedere l’indennità se possiede tutti i seguenti requisiti:
- È in stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);
- Può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione;
La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità – entro il 1° anno di vita del bambino – o dimissioni per giusta causa: ad esempio in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, ecc.
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Avrà sempre lo stesso importo?
L’indennità è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni, per una durata massima di 24 mesi.
Se la retribuzione media mensile non supera i 1.227,55 euro, la Naspi è pari al 75% della retribuzione stessa. Se la retribuzione media mensile è superiore ai 1227,55 euro la Naspi è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra.
Dal 2022, l’importo si ridurrà del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 6° mese di fruizione, tale riduzione andrà a decorrere invece dal 1° giorno dell’ottavo mese di fruizione per coloro i quali hanno compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda. La Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo di 1.335,40 euro. L’indennità viene erogata entro il 16 di ogni mese.