Modello RED: più tempo ai pensionati fino a 20 aprile

C’è ancora tempo per i Modelli RED ordinari 2021 (anno 2020) e sui solleciti 2020 (anno 2019). La volata finale, durante la quale le sedi CAF ACLI resteranno disponibili sia all’acquisizione che all’elaborazione dei modelli, ci porta alla scadenza prorogata del 20 aprile, termine di chiusura delle suddette campagne ordinaria-solleciti. Sono chiamati alla presentazione del Modello RED, cioè la dichiarazione reddituale dei pensionati INPS, i titolari di prestazioni specifiche a sostegno del reddito. Lo scopo è quindi quello di comunicare all’INPS i propri redditi e, qualora previsto, anche i redditi del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare.

Si tratta in parole povere di un’ulteriore dichiarazione – diversa dal Modello 730 o dall’ISEE – che va presentata solo in taluni casi. Ad esempio, un pensionato che percepisce una certa prestazione previdenziale o assistenziale collegata al reddito, e oltre ad aver percepito i redditi dichiarati nel Modello 730 ne possiede altri non dichiarabili nel 730, sarà appunto obbligato a fare il RED per dimostrare che il suo livello economico è comunque meritevole della prestazione di sostegno. A tal riguardo l’INPS non invia più comunicazioni cartacee per segnalare l’obbligo di presentazione del modello reddituale.
Ciò significa che sarà il pensionato stesso a doversi informare sull’obbligo o meno di presentare il Modello RED, e per questo potrà rivolgersi, se non direttamente all’INPS, alle sedi territoriali di un intermediario come CAF ACLI. Per essere più precisi, devono obbligatoriamente presentare il Modello RED entro il 20 aprile:

 

  • i pensionati che non hanno altri redditi oltre a quello da pensione se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
  • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i loro redditi perché alcuni non sono dichiarabili sulla dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello REDDITI), per esempio il lavoro dipendente prestato all’estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’Irpef;
  • coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, ma che sono in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione, ad esempio coloro che hanno un reddito da pensione più il reddito dell’abitazione principale;
  • i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate, come per esempio i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.


Viceversa non devono presentare il Modello RED i residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato integralmente all’Agenzia delle Entrate (tramite Modello 730 o Modello REDDITI) tutti i redditi (propri e dei familiari) rilevanti ai fini delle prestazioni di sostegno al reddito. In questi casi, infatti, l’INPS acquisisce sempre le informazioni reddituali direttamente dalla banca dati dell’Agenzia o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni.                                                                                                                                                                                                                                               25 MARZO 2022