2 Settembre
Modello 730: per presentarlo c’è tempo fino al 30 settembre
Sprint finale per il 730 che alla data del 30 settembre finirà la sua corsa per quanto riguarda la campagna 2024, dandoci così l’arrivederci al 2025. Passato il 30 settembre, invece, l’unica soluzione per dichiarare i redditi dell’anno di imposta 2023 rimarrà – entro la scadenza del 31 ottobre – l’ex modello UNICO, che adesso si chiama REDDITI, con la sola differenza, però, che laddove spettasse il rimborso, cioè se il contribuente, invece di dover pagare un’imposta, dovesse ricevere un credito, ciò non avverrebbe tramite il datore di lavoro sulla busta paga, bensì il credito gli verrebbe versato dall’Agenzia delle Entrate nell’arco di uno/due anni. Quindi ragione di più per affrettarsi e approfittare del 730 (tramite CAF ACLI è possibile prenotare un appuntamento presso le nostre sedi fisiche oppure usufruire del nostro servizio di assistenza online tramite l’area myCAF).
Modello 730 entro il 30 settembre: cosa è cambiato nel 2024
Nel 2024 il 730 ha conosciuto alcune novità significative. Pietra tangibile della trasformazione è ad esempio il confluire dei dati relativi a IVIE, IVAFE e all’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel neonato quadro W. Si è inoltre allargata la funzione del già esistente quadro L, dove sono stati aggiunti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
Modello 730: effetto Assegno Unico sulle detrazioni
Vi sono poi le novità su specifiche tassazioni e detrazioni. Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate come partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. Ci sono poi le detrazioni per i figli a carico. Questa non può dirsi una novità in senso assoluto perché già l’anno scorso, nel 730/2023, gli effetti dell’Assegno Unico avevano cominciato a farsi sentire sui redditi percepiti da marzo 2022 in poi, cioè da quando l’Assegno era entrato in vigore azzerando le detrazioni sui carichi dei figli fino a 21 anni.
Quest’anno il principio è esattamente lo stesso, solo che l’effetto viene esteso ovviamente su tutti e 12 i mesi, quindi per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni sui carichi spetteranno solo per i figli con 21 anni o più, cioè quelli per cui non è possibile percepire l’Assegno Unico. Resta fermo che i dati dei figli vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico: questo per non perdere il diritto alle altre detrazioni – queste sì dovute – sulle spese sostenute per loro (mediche, sportive, scolastiche, universitarie, ecc).
Modello 730: per il Superbonus rate in 10 anni
Chiudiamo in bellezza col capitolo dei bonus casa. Superbonus in primis. Questo del 2024, eccezionalmente in deroga sul principio di cassa – che vuole rigorosamente detraibili solo le spese dell’anno d’imposta precedente – è in realtà il modello decisivo per opzionare la suddivisione in 10 rate annuali, anziché nelle canoniche 5, per le spese di Superbonus effettuate nel 2022, quindi due anni fa. Nel 2022 l’aliquota in vigore era ancora quella del 110%, mentre nel 2023 è scesa al 90.
Quindi, tornando al principio di cassa, chi avesse voluto detrarre in 5 anni le spese del 110% effettuate nel 2022, avrebbe dovuto dichiararle, come prassi, nel 730/2023. Il fisco però, per tutti quelli che, pur avendo diritto al 110% sulle spese 2022, non avrebbero potuto usufruire in soli 5 anni dell’intera detrazione a causa di una risicata capienza fiscale, ha dato comunque l’opportunità di diluirle in un periodo più lungo di 10, a condizione però di iniziare a dichiarale nei modelli 2024.
Modello 730: nuovo Bonus Mobili 2024
Ci sono infine il Bonus Mobili e l’IVA sulle abitazioni. Quanto al primo, quest’anno farà effetto l’abbassamento della detrazione al 50% su un monte di spesa non più di 10.000 euro ma di 8.000, ovviamente sempre in riferimento alle spese 2023. Quanto invece all’IVA, verrà riconosciuta una detrazione pari al 50% dell’imposta pagata nel 2023 sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.