Secondo il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico (art.14), l’orario di lavoro e la sua collocazione settimanale deve essere indicato e specificato in un atto scritto (lettera di assunzione) firmato da entrambe dalle parti. Vediamo insieme cosa prevede la norma per i contratti ad ore e cosa prevede per i contratti in regime di convivenza.
I contratti in regime di convivenza
Per ciò che riguarda la distribuzione oraria nei contratti in regime di convivenza il CCNL disciplina regole differenziate. Se l’orario di lavoro è ridotto, la sua collocazione dovrà essere concordata dalle parti, mentre, se il contratto è a tempo pieno, la distribuzione dell’orario di lavoro è interamente fissata dal datore di lavoro.
In generale l’orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore non consecutive, per un massimo di 54 ore settimanali.
Per i contratti in regime di convivenza bisogna poi rilevare un’ulteriore specifica.
I lavoratori inquadrati nei livelli C, B, BS e gli studenti compresi tra i 16 ed i 40 anni (che frequentano un corso di studi al termine del quale viene rilasciato un titolo riconosciuto dallo Stato) possono essere assunti con orario fino a 30 ore settimanali e la distribuzione oraria deve rientrare tra queste fasce orarie:
- Interamente collocato tra le ore 06:00 e le ore 14:00;
- Interamente collocato tra le ore 14:00 e le ore 22:00;
- Interamente collocato in non più di tre giorni settimanali per un massimo di 10 ore al giorno, non consecutive.
I contratti ad ore
Nei contratti ad ore, la distribuzione oraria è concordata dalle parti e l’orario giornaliero massimo è di 8 ore non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, da distribuire su 5 oppure su 6 giorni.
Quando l’orario di lavoro si concentra tra le 22:00 e le 06:00 si parla di lavoro notturno.