Imu all’acconto: novità per i coniugi con due residenze

Entro il 16 giugno va chiuso il pagamento della prima rata IMU 2022, ovvero l’acconto pari al 50% dell’imposta annua (l’altro 50% scadrà infatti il 16 dicembre). Ovviamente, come accade ormai dal 2014 (il 2013 fu l’ultimo anno dell’imposizione sulle prime case), non dovranno preoccuparsene i possessori delle abitazioni principali non signorili; al contrario dovranno adempiere al versamento i titolari di immobili/fabbricati diversi dall’abitazione principale (seconde case, immobili commerciali, terreni, aree fabbricabili, ecc) ma anche i possessori di quelle abitazioni principali accatastate nelle tre categorie cosiddette “di lusso”, A1, A8 e A9, che infatti non godono dell’esenzione riconosciuta alle altre abitazioni registrate nelle categorie più “popolari”.

Per chiunque non avesse ancora provveduto a pagare l’acconto e avesse necessità di assistenza nel calcolo, le sedi CAF ACLI sono sempre pronte a fornire il loro supporto su appuntamento: l’imposta verrà calcolata applicando l’aliquota deliberata dal Comune sulla rendita immobiliare rivalutata del 5% e poi associata al coefficiente (detto moltiplicatore) di riferimento. Dopodiché il CAF compilerà il modello di pagamento F24 corredato dell’importo dovuto e lo rilascerà al contribuente.

A parte i casi “normali” cui accennavamo (ovvero i possessori di immobili non prime case o di abitazioni di lusso, per cui sostanzialmente le regole non hanno mai subito variazioni), da quest’anno, per effetto di una modifica introdotta dall’ultimo decreto fiscale 146/2021 collegato alla Legge di Bilancio, va messa in rilievo la novità importante che riguarda le coppie coniugate con residenze separate: in pratica l’esclusione dal versamento dell’imposta sarà applicabile (a scelta) soltanto su una delle due abitazioni, anche nel caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi.

Per capire meglio facciamo un passo indietro. Com’è noto, ai fini dell’IMU, viene definito “abitazione principale” l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare non solo dimorano abitualmente, ma al tempo stesso risiedono anagraficamente (cioè non serve abitarci e basta, ma bisogna anche registrarvi la residenza presso il Comune), circostanza che appunto garantisce la totale esenzione dal pagamento del tributo, salvo il caso delle abitazioni “signorili” di cui abbiamo detto. Ebbene, fino al 2021 le regole IMU hanno previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile.

Fin qui tutto ok. Il problema interpretativo sorgeva però nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti. Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata negli anni la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze ha avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).

Di conseguenza, l’intervento del legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, ha il chiaro scopo di porre la parola “fine” a questa lunga diatriba. Come si dice, tagliando la testa al toro, il nuovo assetto normativo esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice e disincentivando al tempo stesso quei coniugi che volessero eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione. Quindi, in fin dei conti, viene disposto che se i coniugi stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l’esenzione ai fini IMU sull’abitazione principale scatterà soltanto su uno solo dei due immobili.
                                                                                                              8 Giugno 2022