Se la borsa di studio erogata dal datore di lavoro ha un carattere premiale, in ragione cioè dei successi scolastici raggiunti dal figlio del collaboratore/dipendente, allora quell’importo non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Considerato, inoltre, che tali borse di studio sono appunto finalizzate a premiare il raggiungimento di determinati livelli da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, non sarà necessario produrre la documentazione che dimostri un utilizzo delle somme coerente con le finalità di erogazione.
Verte su questo la risposta 231 del 28 novembre 2024 con cui l’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio, da parte di un ente, sulla necessità o meno di produrre la documentazione che dimostri l’utilizzo da parte del dipendente delle somme erogate come borsa di studio per meriti scolastici, ai fini della loro esclusione dal reddito Irpef. Il dubbio nasce dal fatto che in una circolare del 2000 (la 238) l’Agenzia spiegava che: “la non concorrenza alla formazione del reddito opera anche con riferimento alle somme corrisposte al dipendente per assegni, premi o sussidi per fini di studio a favore dei familiari (…). L’esclusione si rende applicabile qualora il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme, da parte del dipendente, coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.” In questo passaggio, quindi, la produzione documentale per dimostrare l’impiego delle somme in conformità coi loro scopi veniva esplicitamente richiesta.
L’Agenzia però, nella risposta fornita all’ente, fa anche notare che il frammento citato dalla Circolare 238/2000 si riferiva a borse di studio diverse rispetto a quelle erogate per meriti scolastici, vale a dire delle somme erogate per la fruizione di “servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali”. Vi è quindi una netta differenza tra le due casistiche, al di là della comune esclusione dal computo dell’Irpef. In altre parole, pur essendo entrambe le tipologie di borse – ovvero quelle per i servizi di educazione in età prescolare e quelle erogate in ragione dei successi scolastici – non imponibili ai fini Irpef, quindi di fatto escluse in CU dal reddito da lavoro dipendente, vi è comunque per le prime (servizi di educazione in età prescolare) l’obbligo di dimostrare che sono state effettivamente spese per quel tipo di servizi, e tale dimostrazione deve appunto essere sostenuta dal lavoratore beneficiario tramite un’evidenza documentale.
Viceversa – e qui torniamo al dubbio di partenza – nei casi di quelle borse erogate a seguito del raggiungimento da parte dello studente di elevate valutazioni nel suo percorso scolastico/universitario, l’esclusione dal reddito Irpef non è affatto vincolata alla successiva dimostrazione dell’impiego materiale di quelle somme, proprio perché è la loro stessa natura premiale (quindi di somma erogata “ex post”) che rende superflua tale verifica. Il datore di lavoro potrà dunque escludere le somme dal reddito da lavoro dipendente senza che il lavoratore produca alcuna documentazione relativa al loro utilizzo.