15 NOVEMBRE 2023
La cessazione del comodato d’uso non fa decadere il bonus ristrutturazioni al 50%. Un dubbio abbastanza ricorrente che spinge molti lettori a chiedere rassicurazioni è proprio questo: se il termine del comodato d’uso con cui fino a ieri si deteneva una certa unità immobiliare – non importa se adibita o meno ad abitazione principale – possa annullare il diritto a chiedere nel 730 le rate di bonus non ancora fruite sui lavori effettuati quando il comodato era ancora in essere. Al dubbio rispose con molta chiarezza l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 57/1998, dicendo che no, se il comodato finisce ciò non preclude affatto il diritto alle quote residue di detrazione.
Bonus ristrutturazioni 50%: a chi spetta
Breve inciso: fra i soggetti beneficiari dei bonus edilizi rientrano anche i detentori di un fabbricato, non solo i possessori. Nel club sono quindi compresi locatari e comodatari, oltre ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Nel caso allora di un contribuente, detentore del fabbricato in veste di comodatario, sarà anzitutto necessario che il comodato sussista, sotto regolare registrazione, già al momento dell’avvio dei lavori oppure, se precedente, al momento in cui sono state effettuate le spese. Ciò è fondamentale, perché se i tempi fra comodato e interventi non coincidono, ad esempio se il contribuente (errore classico che commettono in molti) effettuasse prima i lavori e solo dopo registrasse il comodato a suo nome, questo lo terrebbe automaticamente fuori dalla possibilità di applicare qualunque forma di bonus in dichiarazione.
Bonus ristrutturazioni 50% anche al comodatario
L’errore, dicevamo, è ricorrente, visto che si tende a pensare che l’esistenza del comodato sia di per sé sufficiente a far scattare il bonus fiscale, senza però preoccuparsi della decorrenza specifica del comodato stesso, dettaglio che invece fa la differenza. Non basta, allora, aver pagato la ditta il 15 e risultare comodatari dal 16. Bisogna procedere esattamente al contrario: registrare prima il comodato, dopodiché avviare i lavori e pagarli quando il comodato è ancora valido. E qui ci ricolleghiamo al dubbio iniziale. È noto che i tutti i bonus casa, a partire dal 50% sulle ristrutturazioni, abbiano un arco di vita decennale: vengono cioè suddivisi in dieci rate annuali di pari importo che verranno quindi applicate nelle altrettante dichiarazioni a cominciare dall’anno successivo a quello dei lavori.
Bonus ristrutturazioni 50% in caso di cessazione del comodato
Esempio: se il comodatario nel 2023 paga lavori per 1.000 euro, la detrazione complessiva sarà pari a 500 euro (bonus 50%), spalmata però in dieci rate da 50 euro nelle singole dichiarazioni presentate dal 2024 al 2033. Ora, nel caso di questo esempio, supponiamo che il comodato cessi nel 2025, due anni dopo i lavori, quando il contribuente – ormai ex comodatario – avrà già usufruito in dichiarazione delle prime due rate di bonus. La domanda che a questo punto si pongono in tanti, è se le otto rate di bonus che restano da applicare per completare il ciclo delle dieci rate complessive potranno essergli ugualmente riconosciute, nonostante la cessazione del comodato: e come abbiamo detto, secondo l’Agenzia delle Entrate, ciò non impedirà all’ex comodatario di usufruirne.
Bonus ristrutturazioni 50% non cedibile dall’ex comodatario
Fra l’altro nel caso dei comodatari uscenti (idem per gli ex inquilini) la detrazione residua non potrebbe trovare altra destinazione se non appunto restare appannaggio dell’ex comodatario. In altri casi, quando avviene ad esempio il decesso del titolare, oppure quando l’immobile viene venduto, vi sono le condizioni perché le rate residue possano trasferirsi dal de cuius agli eredi, così come dal venditore all’acquirente. Viceversa, se un immobile precedentemente oggetto di ristrutturazione, passa da un comodatario all’altro oppure da un inquilino all’altro, oppure se torna semplicemente nella disponibilità del suo possessore dopo un periodo di comodato o locazione prima che sia decorsa la decade del bonus fiscale, l’unico a restare beneficiario della detrazione, sarà appunto il comodatario o inquilino che ha eseguito e pagato i lavori.
Luca Napolitano