È chiaro, perciò, che si tratta di una tipologia di spesa non inquadrabile fra i normali oneri medico-sanitari sostenuti per cure, medicinali, terapie, ricoveri, ecc per cui vale la classica detrazione al 19% al di sopra della franchigia di 129 euro. Una spesa, quindi, che fino all’iniziativa della manovra 2022 non aveva mai avuto una sua collocazione in ambito fiscale. Ragion per cui ci è voluta l’introduzione di un credito ad hoc nel modello 730.
Ora, come abbiamo detto, essendo il credito applicabile in riferimento alle sole spese sostenute nel 2022, per via del principio di cassa andava applicato nei modelli 2023. La domanda per ottenerne il riconoscimento andava compilata e inviata dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario come CAF ACLI attraverso il servizio web dell’Agenzia, e una volta trasmessa sarebbe stata rilasciata una ricevuta che ne avrebbe attestato la presa in carico.
C’è però ancora la possibilità, per coloro che nel 730 dell’anno scorso non fossero riusciti a usufruire del credito nella sua totalità, di inserirne la quota residua nell’attuale modello 2024 in scadenza il 30 settembre (tramite CAF ACLI è possibile prenotare un appuntamento presso le nostre sedi fisiche oppure usufruire del nostro servizio di assistenza online tramite l’area myCAF). Ad attestarlo è una faq dell’Agenzia Entrare pubblicata su Fiscooggi.it in cui viene in primis confermata l’impossibilità di detrarre le spese per le AFA sostenute nel 2023, ma al tempo stesso il valido inserimento nel Modello 730/2024 delle eventuali quote di credito non utilizzate in diminuzione delle imposte dello scorso anno.