La dichiarazione dei redditi riportante i dati del vecchio sostituto d’imposta è da considerarsi validamente presentata anche se, di seguito alla presentazione del modello, il rapporto di lavoro sia cessato, ad esempio a causa del licenziamento o delle dimissioni del dichiarante. Molto spesso capita di leggere quesiti da parte di contribuenti che dopo aver chiuso il rapporto di lavoro con una certa azienda chiedono informazioni sul da farsi in caso di conguagli a credito o a debito risultanti dal 730 già presentato, sul quale, però, erano stati indicati i riferimenti del vecchio sostituto.
Il dubbio è lecito visto che il 730, di norma, permette di imboccare la corsia preferenziale della trattenuta o del rimborso direttamente in busta paga, senza che il contribuente faccia nulla, se non attendere il mese (che può variare in base alla data di trasmissione del modello) nel quale il datore di lavoro gli tratterrà/rimborserà il debito/credito sullo stipendio; ma se la busta paga non c’è più, il problema si pone.
Vediamo allora cosa succede nei due casi di debito o credito, qualora il dichiarante, al momento del conguaglio, non sia più provvisto del sostituto indicato in precedenza. A spiegarlo è stata la Circolare 14/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.
Se dunque in un momento successivo alla consegna del 730 il contribuente cessa il proprio rapporto di lavoro, per un licenziamento o per dimissioni, a prescindere da quale sia la sua nuova condizione (potrebbe infatti essere occupato in una nuova azienda o rimanere disoccupato), è comunque alla vecchia azienda – cioè all’ex sostituto d’imposta – che spetterà l’onere dei rimborsi fiscali, e tali rimborsi avverranno con la conseguente riduzione delle ritenute sui compensi degli altri dipendenti.
Qualora però il vecchio sostituto, previo diniego documentato, non dovesse operare il conguaglio a credito, a quel punto il contribuente, seppur con tempi più rallentati, avrebbe comunque dalla sua la possibilità di recuperare il credito maturato e non goduto attraverso la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Viceversa in caso di debito, il sostituto d’imposta, non avendo la possibilità materiale di effettuare il conguaglio (non c’è infatti la busta paga da cui trattenere l’importo), “comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente (tramite F24, ndr). In alternativa, i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta”.
19 Settembre 2022