IL CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ: Strutturale dal 2022

Il congedo obbligatorio di paternità diventa strutturale dal 1° gennaio 2022: la legge finanziaria ha reso stabile l’obbligo per il neo papà di godere di 10 giorni di congedo retribuito in occasione della nascita di un figlio. Non tutti però ne hanno diritto. 

Il congedo obbligatorio di paternità è una misura prevista per i padri lavoratori dipendenti in seguito alla nascita di ogni figlio. Si tratta di un dovere, non di una facoltà, di astenersi dal lavoro per 10 giornate.  

Entro i primi 5 mesi di vita 

Il congedo deve essere inderogabilmente goduto entro i primi cinque mesi di vita del bambino. La scelta del periodo di fruizione spetta al beneficiario, che ha l’obbligo di comunicare le giornate scelte al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Sarà poi il datore a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite dal neo papà. 

Pagamento del congedo 

Durante i 10 giorni di congedo, la retribuzione rimane piena: è previsto infatti un indennizzo delle giornate al 100%; per la generalità dei lavoratori il pagamento è effettuato in busta paga dal datore di lavoro, che poi recupererà il dovuto dall’INPS. 

Per alcune categorie di lavoratori invece il pagamento avviene direttamente dall’INPS; si tratta di lavoratori stagionali, operai agricoli, lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, lavoratori domestici, disoccupati o sospesi. In questi casi, la domanda deve essere presentata online all’Ente attraverso il servizio dedicato o per il tramite di un patronato. 

Il congedo obbligatorio di paternità è previsto con le stesse modalità anche in caso di adozione ed affidamento. 

Un limite riguarda tuttavia i beneficiari: sono infatti esclusi dalla fruizione del congedo tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i quali si attende una normativa dedicata. 

Oltre al congedo, altre tutele 

Oltre al congedo obbligatorio esistono anche altri strumenti di tutela della paternità, alcuni da fruire in modo autonomo, altri in alternativa o in modo complementare a quelli previsti per la madre. Si tratta del congedo facoltativo di paternità, dei permessi per malattia del bambino, del congedo parentale, dei riposi giornalieri per allattamento. 

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