19 MARZO 2025
Sono arrivate dall’INPS (col messaggio 949 del 18 marzo 2025) nuove indicazioni operative sui requisiti e le successive procedure di controllo inerenti alla Prestazione Universale, meglio nota come “Bonus anziani”, ovvero l’assegno integrativo di 850 euro mensili pagato in aggiunta all’indennità di accompagnamento che potrà essere richiesto online dal portale INPS, o per il tramite degli enti di patronato, a favore degli anziani:
- con età pari o superiore a 80 anni
- titolari appunto di indennità di accompagnamento
- in possesso di un ISEE sociosanitario fino a 6.000 euro (per il cui calcolo è possibile rivolgersi a CAF ACLI);
- e ai quali sia stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo “individuato dall’INPS sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica ai sensi del Dm 155/2024”.
Bonus Anziani: quando parte
La misura è stata introdotta esattamente un anno fa (proprio a metà marzo) dal Dlgs 29/2024. Costituisce in pratica un trattamento economico che sarà sperimentale per il biennio 2025-2026 e verrà appunto pagato dall’INPS che si occuperà ovviamente di svolgere anche i successivi controlli delineati nel messaggio del 18 marzo.
Di fatto però l’erogazione è ancora ferma al semaforo rosso perché a renderla operativa ci penserà il decreto del ministero del Lavoro già varato il 21 febbraio 2025, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale perché si attende l’ultimo step della registrazione presso la Corte dei conti.
A proposito poi di ISEE, specifica l’INPS che per ricevere il pagamento dei “mesi di gennaio e febbraio è possibile, in mancanza di un ISEE sociosanitario 2025, fare riferimento a quello del 2024 scaduto il 31 dicembre”, mentre “dal mese di marzo il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’ISEE valido per l’anno in corso, pena la sospensione dell’erogazione della prestazione”.
Bonus Anziani: a cosa dà diritto
Vediamo comunque di che misura si tratta. Pur rientrando nella denominazione unica di “Prestazione Universale” comprenderà di fatto due trattamenti che saranno liquidati separatamente:
- una quota fissa che corrisponde all’indennità di accompagnamento già spettante all’anziano;
- e in più la quota integrativa (definita “assegno di assistenza”) che costituisce la vera novità della Prestazione o “Bonus anziani”: cioè un importo di 850 euro mensili che andrà a sostituire, in aggiunta all’accompagnamento, quei “contributi integrativi” indicati all’articolo 1, comma 164, della Legge di bilancio 2022, vale a dire i contributi che gli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) versano “per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza”.
Esattamente, questa quota integrativa versata a parte potrà/dovrà essere impiegata unicamente per due tipologie di spesa, che sono appunto le stesse indicate dal citato comma 164 dell’articolo 1 della manovra 2022, ovvero:
- remunerazione degli operatori sanitari che svolgono l’assistenza presso la famiglia dell’anziano;
- acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.
Nel messaggio 949 l’INPS indica chiaramente che si tratta di “due modalità di spesa alternative”, che dunque “non possono essere effettuate contemporaneamente all’interno dello stesso mese”. Qualora poi risultasse, dalle verifiche trimestrali, il mancato o non conforme utilizzo della quota integrativa, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio.
Nel messaggio 949 l’INPS indica chiaramente che si tratta di “due modalità di spesa alternative”, che dunque “non possono essere effettuate contemporaneamente all’interno dello stesso mese”. Qualora poi risultasse, dalle verifiche trimestrali, il mancato o non conforme utilizzo della quota integrativa, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio.