20 FEBBRAIO 2023
L’erede non potrebbe godere delle rate residue del bonus ristrutturazioni, se l’immobile ottenuto in successione venisse locato anche solo per una parte dell’anno. La fruizione del bonus potrà dunque riprendere nel momento in cui la casa dovesse tornare a completa disposizione dell’erede, cioè in termini pratici al termine della locazione.
Bonus ristrutturazioni all’erede: quando è possibile trasferirlo
È questo il succo di una risposta (la 594 dello scorso 22 dicembre) con cui l’Agenzia dell’Entrate ha ribadito il noto principio secondo cui le rate di bonus non godute in vita dal de cuius – possessore originario dell’abitazione – possono essere sì trasferite all’erede, ma solo quando quest’ultimo abbia la piena e diretta detenzione materiale dell’immobile. “In sostanza – scrive l’Agenzia su Fiscooggi.it – la detrazione compete a chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre”.
Bonus ristrutturazioni all’erede: detenzione dell’immobile per tutto l’anno
Va inoltre specificato che l’Agenzia asserisce chiaramente che la detenzione materiale e diretta dell’immobile dove il de cuius aveva eseguito i lavori oggetto di detrazione deve sussistere “per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento”. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà comunque fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità, e ciò, appunto, fin quando la condizione di affitto o comodato non volga a termine.
Bonus ristrutturazioni all’erede: impossibile affittare una parte della casa
La condizione, allora, della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno in cui il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Inoltre, la stessa regola varrebbe anche nel caso in cui a essere locata fosse solo una porzione dell’immobile. Quindi, per fare un esempio, a nulla servirebbe locare una sola stanza e continuare a disporre del resto dell’abitazione, perché nemmeno in questo caso verrebbe soddisfatto il requisito previsto dalla norma sulla “detenzione materiale e diretta del bene”.