18 MARZO 2022
I benefici prima casa possono essere “duplicati” in caso di “oggettiva e assoluta inidoneità” dell’immobile abitativo precedentemente acquistato tramite gli stessi benefici. Ad affermarlo è l’Agenzia delle Entrate col principio di diritto n. 1 del 17 marzo 2022, che si rifà a quanto la stessa Agenzia sottolineava nella Risoluzione 107/2017, secondo cui il verificarsi di “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”, può superare le condizioni poste dalla norma che disciplina appunto la fruizione dei benefici prima casa.
Tali condizioni prevedono che nell’atto di acquisto il titolare dichiari:
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo.
Questi rappresentano ovviamente dei paletti generali che il legislatore ha posto col chiaro intento di evitare il duplice godimento dell’agevolazione nel caso di secondi acquisti successivi a compravendite di immobili di cui l’acquirente risulti ancora titolare e per i quali abbia già goduto delle agevolazioni. In altri termini, la norma segue il principio generale secondo cui un cittadino, già titolare di un’abitazione acquistata coi benefici prima casa, non possa godere una seconda volta degli stessi benefici per l’acquisto di un altro immobile.
Ciò premesso, è altrettanto chiaro che possono esserci delle eccezioni. Una fra queste è l’insorgere di cause di forza maggiore che si verificano nel primo immobile acquistato. Appunto per questo, nel suddetto principio di diritto n. 1 del 17 marzo, l’Agenzia conferma che se l’immobile pre-posseduto viene dichiarato inagibile dall’autorità competente per cause indipendenti dalla volontà del titolare, la legge garantisce la possibilità di fruire nuovamente del beneficio prima casa sull’acquisto di una nuova abitazione fino a quando permane la dichiarazione di inagibilità del primo immobile.