Assegno Unico: fino al 30 giugno per avere gli arretrati

Assegno Unico versato al 100% sul conto di un solo genitore oppure diviso fifty-fifty fra tutti e due. I figli maggiorenni invece potranno fare tutto da soli e farselo accreditare su un libretto aperto a loro nome. Con la pubblicazione delle nuove Faq dell’Inps, ma soprattutto della Circolare 23 del 9 febbraio, il quadro sull’Assegno Unico si fa un po’ più delineato. Certo è che il 30 giugno 2022 sarà una data spartiacque, visto che le domande presentate entro quel giorno (il Patronato ACLI svolge assistenza gratuita) avranno diritto anche gli arretrati a decorre dalla mensilità di marzo (ricordiamo infatti che marzo è il mese da cui entrerà in vigore ufficialmente l’Assegno, andando a rimpiazzare bonus e agevolazioni come il Premio alla nascita, il Bonus Bebè o le stesse detrazioni sui figli a carico). Una cosa però va ribadita, ovvero se l’ISEE sia o meno obbligatorio ai fini dell’Assegno Unico. Assolutamente no: la prestazione verrà erogata in ogni caso, con o senza il calcolo ISEE; è pur vero però che senza ISEE l’Assegno verrebbe erogato nella sua misura minima, mentre con la disponibilità dell’ISEE l’Inps potrà determinare la reale quota spettante al nucleo, appunto perché l’erogazione è stata strutturata per fasce di reddito (per il calcolo ISEE è possibile rivolgersi a CAF ACLI, in sede oppure online, per la domanda invece.

Ma dove mi arriva l’Assegno? Dipende. Come accennavamo, il versamento materiale delle somme varia a seconda delle indicazioni rilasciate dagli stessi richiedenti. In linea generale è ovvio che le piste di atterraggio siano comunque gli Iban dei conti bancari o libretti postali indicati nella domanda. Il genitore, quindi, che formalmente trasmette la richiesta, ha due scelte: in accordo con l’altro genitore può chiedere che l’Inps gli corrisponda l’intero importo sul suo conto/libretto, altrimenti può chiedere che l’importo venga corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori, dichiarando in questo caso di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota, quindi in pratica dovrà indicare due diversi Iban. Ci sarebbe in realtà anche una terza ipotesi: ovvero chiedere un pagamento sempre in misura ripartita al 50%, ma stavolta senza indicare – casomai non fosse stato raggiunto nessun accordo (come potrebbe accadere per i separati/divorziati) – gli estremi del conto dell’altro genitore, che dovrà quindi provvedere da sé a indicare gli estremi del suo conto.

Per quanto riguarda appunto i separati o divorziati, l’Inps ha dedicato loro una Faq apposita: “Nel caso di genitori separati, divorziati o comunque non conviventi – scrive – l’Assegno può essere pagato al solo richiedente o, anche a richiesta successiva, in misura uguale tra i genitori. Il richiedente deve quindi dichiarare nella domanda che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore e può indicare nella stessa domanda anche gli estremi dei conti dove pagare la quota di Assegno spettante all’altro genitore”. Viceversa “in mancanza di accordo, il richiedente deve indicare che chiede solo il 50% per sé. In questo caso, l’altro genitore dovrà successivamente integrare la domanda fornendo gli estremi dei propri conti”. Nel caso infine dei figli maggiorenni fino a 21 anni (dal compimento dei 22 infatti l’Assegno decade e riprendono a funzionare le normali detrazioni sui carichi) anche il figlio potrebbe fare domanda, cioè risultare direttamente lui/lei come richiedente. In questo caso, però, sarebbe obbligato a indicare un Iban a suo nome. Altrimenti la domanda potrebbe comunque essere trasmessa da uno dei genitori con gli stessi criteri che abbiamo sopra indicato.

Accennavamo poi alla dinamica dei versamenti in funzione del 30 giugno come data “spartiacque” ai fini degli arretrati. È questo un aspetto importante perché agisce in deroga alla norma ordinaria secondo cui il pagamento scatta dal mese successivo rispetto a quello in cui si presenta la domanda. In pratica, ipotizzando una situazione di assoluta normalità, per una domanda presentata a marzo l’Assegno comincerà a essere pagato ad aprile, mentre a maggio verrà pagata la mensilità di aprile e così via, appunto secondo la regola del versamento che “scala” di un mese rispetto alla domanda (a marzo invece comincerà il pagamento degli assegni richiesti nel periodo gennaio-febbraio).

Vi è però l’eccezione del periodo “cuscinetto” fino al 30 giugno entro il quale l’Inps garantisce comunque il versamento degli arretrati a decorrere da marzo, mese appunto di entrata in vigore dell’Assegno. Quindi, immaginando di presentare la domanda di Assegno a giugno, il pagamento scatterebbe sì da luglio, ma a luglio l’Inps verserebbe, oltre alla mensilità “regolare” di giugno – mese della domanda –, anche gli arretrati di marzo, aprile e maggio. Per le domande, invece, presentate da luglio in poi decadrà il diritto agli arretrati (sempre che l’Inps non decida di prorogare il periodo “cuscinetto”), ovvero il versamento scatterà sempre dal mese successivo rispetto alla domanda, ma senza arretrati, quindi ad esempio, se l’assegno fosse chiesto a luglio l’Inps comincerebbe a pagarlo ad agosto, ma ad agosto pagherebbe solo la mensilità di luglio, a settembre quella di agosto, e così via a seguire.

                                                                                                         7 Febbraio 2022

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