A partire da gennaio 2025, verranno introdotti nuovi limiti per la durata del periodo di prova relativo ai contratti a termine, con l’obiettivo di chiarire una materia precedentemente soggetta a diverse interpretazioni ed applicazioni.
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato caratterizzato dalla fissazione di un termine temporale per la durata del rapporto, al raggiungimento del quale il rapporto di lavoro stesso si estingue automaticamente. Un contratto a termine può essere stipulato liberamente per una durata massima di 12 mesi. Terminati i 12 mesi è ammesso un ulteriore periodo fino ad un massimo altri 12 mesi a condizione che ci siano delle specifiche ragioni giustificatrici individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge.
Il periodo di prova
All’inizio di un contratto a termine, come per tutti i rapporti di lavoro subordinato, è possibile prevedere un “periodo di prova”, ovvero un intervallo di tempo all’interno del quale entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono recedere dal contratto senza necessariamente dover dare il preavviso all’altra parte.
Il periodo di prova, a partire dai contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, può essere parametrato in base alla durata del contratto nella misura di un giorno per ogni 15 giorni di calendario, con i seguenti limiti:
- Per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15;
- Per i contratti di durata compresa fra 6 e 12 mesi il limite massimo è fissato in 30 giorni