10 FEBBRAIO 2025
La permuta del veicolo usato per acquistarne uno nuovo adattato al trasporto dei disabili è ammessa come “spesa” tracciabile ai fini della detrazione sull’acquisto complessivo dell’auto nuova. Il contribuente potrà quindi beneficiare della detrazione sull’intero prezzo del veicolo (comunque entro il limite stabilito di una spesa pari a 18.075,99 euro) a condizione che sia in possesso della documentazione idonea a dimostrare la permuta concordata con il venditore.
È questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, in risposta a un genitore che, avendo pagato nel 2023 un’auto nuova per il figlio disabile, in parte tramite bonifico bancario e in parte scomputando il valore di un veicolo usato ceduto al concessionario, ha domandato se gli spettasse per intero, o solo sulla quota pagata con bonifico, la detrazione prevista sull’acquisto degli autoveicoli per il trasporto dei disabili.
Detrazione veicoli disabili: chi ne ha diritto
La risposta dell’Agenzia, come detto, è stata affermativa. In linea generale la detrazione consiste in uno sconto sull’imposta calcolato al 19% su una spesa massima di 18.075,99 euro per l’acquisto di mezzi (sia nuovi che usati) destinati al trasporto delle persone con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992.
Come ricorda l’AdE i mezzi agevolabili sono:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
Detrazione veicoli disabili: obbligo di acquisto tracciabile
Ora, al di là delle regole generali del bonus, il dubbio specifico del contribuente nasce dalla regola (introdotta dalla Legge di Bilancio 2020) che ha sancito l’obbligo della tracciabilità delle spese ai fini della detrazione, obbligo valevole appunto anche per l’acquisto dei veicoli destinati ai soggetti disabili. Per pagamento “tracciabile” viene inteso generalmente il bonifico bancario o postale, ma possono rientrare anche altre modalità previste dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 come le carte di debito o credito, le prepagate o gli assegni bancari/circolari.
Il punto, quindi, è se anche la permuta della vecchia auto possa rientrare come “altra modalità” di pagamento tracciabile nel raggio della detrazione. A tal riguardo, specifica il genitore del ragazzo disabile nel porre la domanda all’Agenzia, sull’ordine di acquisto del veicolo, oltre a essere indicato il prezzo intero, vengono anche riportati il costo del mezzo dato in permuta, la caparra confirmatoria e il saldo da versare alla consegna. Di qui appunto la domanda se anche la quota corrispondente alla vendita dell’auto usata possa essere considerata come pagamento tracciabile.
Secondo l’Agenzia sì: essendo il beneficiario della detrazione in possesso dei documenti idonei a certificare tanto il prezzo di acquisto del veicolo nuovo quanto il “valore” dell’auto usata a scomputo del saldo, il pagamento può essere ritenuto tracciabile. In conclusione, il richiedente potrà beneficiare della detrazione al 19%, calcolata sull’intero prezzo di acquisto della nuova auto e non solo sulla quota pagata a saldo col bonifico.