Gli autonomi dribblano la scadenza degli acconti 2023

20 NOVEMBRE 2023

Per gli acconti delle imposte sui redditi 2023 la cassa chiama a raccolta entro il 30 novembre, ma la scadenza non vale per tutti. Alcuni profili ne sono esentati e possono infatti usufruire della proroga al 16 gennaio 2024, su cui la Circolare AdE 31/2023 del 9 novembre ha fornito chiarimenti circa i requisiti necessari per poter beneficiare del rinvio.

Acconti imposte 2023: proroga dal 30 novembre al 16 gennaio

La proroga è stata disposta dal decreto cd “Anticipi” 145/2023, e prevede appunto – per il solo periodo d’imposta 2023 – il rinvio dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2023 da presentarsi comunque entro il 30.11.23.

Proroga acconti 2023: chi può usufruirne

Scopo della circolare è quello di delimitare l’ambito soggettivo della proroga, precisando che possono usufruirne i contribuenti che:

  • siano titolari di partita Iva;
  • e che abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di cui all’articolo 57 del Tuir il cui ammontare non sia superiore a 170.000 euro.

 
Con riguardo alle imprese familiari e alle aziende coniugali, è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

Acconti imposte 2023: per chi non vale la proroga al 16.01.24

Di conseguenza, a fronte dell’ambito appena tracciato, restano esclusi dalla proroga:

    • i contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva;
    • i contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva che però, in riferimento al 2022, abbiano dichiarato ricavi/compensi superiori a 170.000 euro;
    • i contribuenti diversi dalle persone fisiche.

 

Proroga acconti 2023: verifica della soglia di 170mila euro

Quanto alla soglia dei 170.000 euro, l’AdE afferma che nei casi di imprese familiari o aziende coniugali, la verifica deve prendere a riferimento l’ammontare complessivo dei ricavi delle imprese. Lo stesso criterio “cumulativo” si applica anche nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo più un’altra attività d’impresa: bisogna quindi fare riferimento alla somma complessiva dei ricavi e dei compensi relativi a entrambi gli esercizi.

Vedi sezione completa ACLI