Remssione in bonis per non perdere cessione e sconto

10 NOVEMBRE 2023

Fino al 30 novembre c’è tempo per regolarizzare, tramite la remissione in bonis, l’opzione di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi 2022 che non sono stati applicati sotto forma di detrazione nel 730 e sulle rate residue non ancora fruite per le spese 2020-2021. L’appuntamento riguarda infatti quei contribuenti che intendevano sì avvalersi dell’opzione di cessione/sconto, ma che non hanno presentato la relativa comunicazione entro lo scorso 31 marzo 2023, necessaria per validare la scelta agli occhi del Fisco.

Sconto in fattura e cessione del credito: come funzionava

Le opzioni di cessione e sconto furono introdotte nel 2020 – con la pandemia che imperversava – dal cosiddetto “Decreto Rilancio”. La scelta era valida non solo per i cosiddetti interventi “trainanti” dell’allora Superbonus 110, ma anche per altre tipologie di lavori “minori”:

  • recupero del patrimonio edilizio (vedi manutenzione straordinaria, restauro risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc);
  • riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus 65%;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cosiddetto Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 
Quindi, in buona sostanza, l’opzione permetteva di cedere alla ditta dei lavori il credito fiscale cui si sarebbe avuto diritto, e la ditta in cambio avrebbe effettuato uno sconto in fattura di pari importo; altrimenti si sarebbe potuto cedere lo stesso credito a una banca che avrebbe così coperto le spese con un piano concordato di finanziamento.

Recupero sconto/cessione del credito: i casi di remissione in bonis

Il decreto Cessioni, però, nel febbraio 2023 ha introdotto un’abolizione generalizzata – salvo alcuni casi particolari – dell’opzione di cessione/sconto su tutti i bonus edilizi dal Superbonus in giù; ciononostante ha comunque individuato due ipotesi in cui potersi avvalere, nel medesimo ambito dei bonus, della remissione in bonis.

La prima riguarda i casi di omessa o tardiva asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico a partire dalle spese sostenute nel 2022, ipotesi secondo la quale se il contribuente vuole fruire della detrazione, deve inviare l’asseverazione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile; altrimenti, se vuole optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, dovrà presentare l’asseverazione prima di inviare all’Agenzia la comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi, invece, è quella che qui ci interessa alla luce della scadenza imminente del 30 novembre. Come accennato, coinvolge tutti quei casi in cui il contribuente, pur volendo esercitare l’opzione di cessione/sconto, non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023. Quindi, sia per le spese sostenute nel 2022, sia per le rate di bonus non ancora fruite per le spese 2020-2021, sarà possibile avvalersi della remissione in bonis inviando entro il 30 novembre 2023 la stessa comunicazione di opzione che avrebbe dovuto essere trasmessa entro lo scorso 31 marzo.

Remissione sconto/cessione del credito: serve il versamento di 250 euro

Non solo. Per rendere valida la remissione, bisognerà provvedere nello stesso tempo anche al versamento della sanzione di 250 euro per ciascuna comunicazione inviata (ovviamente, se dovesse servire assistenza è sempre possibile rivolgersi alla sede CAF ACLI più vicina).

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