Assegno Unico: serve l’ISEE, non l’istanza di rinnovo

Le famiglie che nel periodo fra gennaio 2022 e febbraio 2023 hanno presentato – o lo faranno da qui al prossimo 28/02 – una domanda valida e accolta ai fini dell’Assegno Unico, non dovranno poi dal 1° marzo presentarne una nuova per rinnovare la prestazione. È quanto ha comunicato l’INPS nella Circolare 132 del 15 dicembre, facendo notare al contempo la necessità di presentare un nuovo ISEE 2023 al fine di ottenere un Assegno commisurato alla reale fascia economica in cui si colloca la famiglia beneficiaria (per il calcolo dell’ISEE potete contattare CAF ACLI). L’Assegno è dunque in procinto di inaugurare la sua seconda annualità. Il debutto ufficiale si è avuto il 1° marzo 2022, ma se ben si ricorda le procedure per inviare le domande erano già scattate da gennaio in maniera tale da permettere alle famiglie più tempestive di essere “in regola” già a marzo con le erogazioni.

 

Assegno Unico: pagamento mensile

Il meccanismo prevede infatti che il pagamento dell’Assegno (cioè della prima quota mensile) parta dal mese successivo rispetto a quello in cui si fa domanda. Chi dunque ne ha fatto domanda a marzo 2022 avrà ricevuto la prima quota ad aprile, e così via. Appunto per questo a inizio 2022 si era pensato comunque di far partire in anticipo le procedure di istanza, in modo tale che chi ne facesse richiesta nel bimestre gennaio-febbraio potesse già a marzo ricevere la prima rata di Assegno. Adesso però – come ha appunto comunicato l’INPS – non sarà più necessario inoltrare una seconda domanda per tutte le famiglie già beneficiarie. Detto altrimenti, il rinnovo della prestazione a partire dal prossimo marzo 2023 avverrà in maniera automatica. Discorso diverso, ovviamente, per chi dovesse invece richiederla per la prima volta, visto che l’assegnazione, a differenza del rinnovo, non avviene mai d’ufficio (le sedi del Patronato ACLI sono pronte ad assistervi per l’inoltro della domanda).

 

Assegno unico: non serve domanda di rinnovo

Per l’esattezza nemmeno il rinnovo dovrebbe avvenire d’ufficio, perché in linea teorica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 230/2021, la domanda ha valenza annuale. Detto questo, però, lo stesso decreto 230/2021 adottava di fatto una linea pratica che permette oggi all’INPS di porre “in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”. Scrive allora l’INPS che “a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda”.

 

Assegno Unico: occorre l’ISEE?

La cosa però che non potrà essere evitata, per lo meno se non si vorrà perdere l’Assegno nella sua formula piena, è il rinnovo, questo sì necessario, delle vecchie DSU ISEE sottoscritte nel 2022. Col passaggio infatti dal 31 dicembre al 1° gennaio del nuovo anno ciascun modello ISEE cessa di essere valido, di conseguenza, per poter continuare a beneficiare di qualunque prestazione economica concessa l’anno precedente sulla base di quel modello, occorre elaborarne uno nuovo. A essere precisi da questo punto di vista l’Assegno Unico rappresenta un caso un po’ anomalo, perché da un lato viene sì commisurato in funzione dell’ISEE, ma dall’altro prevede un regolamento più elastico che ne garantisce comunque l’erogazione, e quindi la continuità da un anno all’altro, anche qualora l’ISEE del nucleo non fosse presente. In pratica in assenza di un ISEE valido la prestazione proseguirebbe lo stesso ma con l’importo minimo sindacale, cioè non più con le quote realmente spettanti in funzione della fascia economica stabilita sulla base del valore ISEE.

Vi sono infine dei casi particolari in cui sarà inevitabile mettere mano alle domande di Assegno già presentate affinché la prestazione venga rinnovata dal prossimo marzo. In pratica si tratterà non tanto di compilare e trasmettere da capo una seconda domanda, quanto appunto di aggiornare quella già trasmessa, e ciò dovrà essere fatto dai nuclei in cui nel frattempo si siano verificati uno o più eventi come:

 

  • la nascita di nuovi figli;
  • una variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • variazione dei criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

28 Dicembre 2022     

 

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