C’è tempo fino al 31 gennaio per i sostituti d’imposta di mettersi in regola, seppur tardivamente, con l’invio dei Modelli 770/2021 relativi all’anno d’imposta 2020. La data di scadenza ordinaria è infatti fissata al 31 ottobre dell’anno successivo rispetto a quello cui si riferiscono i dati contenuti nel modello. Nel 2021, però, la scadenza è di fatto “scivolata” al 2 novembre, perché il 31 ottobre cadeva di domenica e subito dopo c’è stato il 1° novembre (festività di Ognissanti).
Di conseguenza, avendo come riferimento il 2 novembre quale termine di invio ordinario per i modelli 2021, anno 2020, il calcolo dei 90 giorni successivi entro i quali trasmettere i 770 tardivi ci porta appunto al 31 gennaio 2022.
Per quanto riguarda il “chi”, specifichiamo che l’adempimento chiama a raccolta più esattamente soggetti come (per un elenco più esteso si può consultare la nostra scheda sul Modello 770):
- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomìni;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato.
Il “cosa”, invece, riguarda la comunicazione attraverso il modello delle ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.
Chiaramente, fissando un appuntamento presso una delle sedi CAF ACLI, i soggetti interessati potranno usufruire dell’assistenza dei nostri operatori ai fini della trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Trasmissione che avverrà per via telematica, e che purtroppo comporterà una lieve sanzione pari a 25 euro, da pagare con Modello F24, per ogni modello tardivo inviato. Trascorsi invece i 90 giorni “extra”, la dichiarazione sarà considerata omessa, e dunque passibile di sanzioni ben più salate a partire da un minimo di 150 euro nel caso in cui le ritenute, pur non dichiarate, siano state correttamente versate.
12 Gennaio 2022