Tutti dovranno fare domanda per ottenere l’Assegno Unico, questo è poco ma sicuro. Le regole operative ancora non sono state rese note, ma almeno sappiamo per certo che ai fini dell’erogazione mensile spettante, il nucleo dovrà farne esplicita richiesta tramite i patronati o direttamente all’Inps (le sedi del PATRONTO ACLI presteranno il loro supporto ai fini della trasmissione della domanda). Detto altrimenti: in nessun caso l’assegno verrà erogato per diritto automatico.
Questo è un punto fondamentale che le famiglie dovranno tenere a mente: qualunque siano le condizioni o il livello economico del nucleo, l’assegno non verrà erogato senza aver prima presentato domanda. L’importanza di quest’aspetto è duplice: oltre infatti alla ragione evidente di non poter ricevere l’assegno, ce n’è anche un’altra ugualmente importante, ovvero non solo non si avrà diritto all’assegno, ma non si potrà più nemmeno fare affidamento su tutte le altre eventuali fonti di sostegno economico di cui la famiglia ha beneficiato sinora.
L’Assegno Unico sarà infatti una misura sostitutiva, cioè verrà a rimpiazzare in blocco tutta una nutrita schiera di misure economiche di cui dovremo dimenticarci a partire dal 1° gennaio 2022:
- Premio alla nascita 800 euro;
- Bonus Bebè;
- Fondo prestiti ai neo genitori;
- Assegni al nucleo familiare;
- detrazioni sui i figli a carico.
Prendiamo l’esempio più discusso e per certi versi quello più temuto: l’azzeramento delle detrazioni. Ciò significa, in termini pratici, che i genitori di figli minorenni, o maggiorenni a carico fino a 21 anni (perché tale sarà la fascia coperta dall’Assegno Unico: 0-21 anni), che sinora si sono visti riconoscere ogni mese in busta paga (o magari le hanno recuperate col 730) le detrazioni sui figli, dal 1° gennaio 2022 non troveranno più questa voce segnata sul resoconto dello stipendio, e tantomeno potranno farsela applicare a posteriori sulla dichiarazione dei redditi.
Questo sarà appunto uno degli effetti dell’introduzione dell’Assegno Unico universale, il quale – ribadiamo – dovrà essere per forza richiesto in modo tale da compensare con regolarità mensile la sostituzione di tutte le misure economiche che abbiamo sopra elencato, ivi comprese le detrazioni sui carichi fiscali (resta inteso che per i figli a carico al di sopra dei 21 anni le detrazioni resteranno in vigore).
Per richiederlo sarà necessario presentarsi presso un ente di patronato oppure seguire le trafila telematica del portale INPS. L’ISEE in tutto questo non sarà strettamente necessario, perché di fatto il diritto all’assegno verrà assicurato anche senza la presentazione dell’indicatore economico, ma è altrettanto vero che senza ISEE la richiesta della famiglia – pur essendo accolta – verrà comunque “retrocessa” nella fascia dell’erogazione minima riservata agli ISEE over 40.000, cioè pari a 50 euro mensili a figlio. Questo perché l’erogazione dell’assegno è stata appunto strutturata in funzione del valore ISEE: più è basso l’ISEE, più alto sarà l’assegno, e viceversa (le sedi CAF ACLI saranno disponibili per effettuare il calcolo ISEE).
È chiaro quindi che se da una parte, per le famiglie più benestanti, il calcolo ISEE potrebbe rappresentare uno step trascurabile, perché già consapevoli che il loro ISEE andrebbe tranquillamente a pareggiare/oltrepassare il valore di 40.000 euro, dall’altra parte non sarà così per i nuclei più in ristrettezze, perché nel loro caso l’ISEE diventerà davvero decisivo, non tanto per il diritto in sé all’assegno, quanto per assicurarsi la quota mensile idonea in rapporto allo scaglione economico nel quale si collocano.
In conclusione, per meglio rendere l’idea della stratificazione dell’assegno, sia in rapporto al valore economico dell’ISEE che in rapporto alla composizione del nucleo, possiamo mostrare a titolo di esempio questa tabella tratta dal testo di legge.
ISEE | Per ogni figlio minore (fino a 2 figli) | Per ogni figlio a carico da 18 a 21 anni | Per ogni figlio disabile a carico dopo i 21 anni | Per ogni figlio minore dopo il secondo | Maggiorazione per i nuclei con entrambi i genitori lavoratori | Maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli |
fasce | Importi mensili in € | |||||
Da 0 a 15.000 | 175 | 85 | 85 | 85 | 30 | 100 |
Da 18.000 a 18.100 | 159,5 | 77,6 | 77,6 | 76,3 | 26,3 | 100 |
Da 20.000 a 20.100 | 149,5 | 72,8 | 72,8 | 70,6 | 23,9 | 100 |
Da 22.000 a 22.100 | 139,5 | 68 | 68 | 65,1 | 21,5 | 100 |
Da 24.000 a 24.100 | 129,5 | 63,2 | 63,2 | 59,5 | 19,1 | 100 |
Da 35.000 a 35.100 | 74,5 | 36,8 | 36,8 | 25,9 | 5,9 | 100 |
Da 37.000 a 37.100 | 64,5 | 32 | 32 | 23,1 | 3,5 | 100 |
Oltre 40.000 | 50 | 25 | 25 | 15 | 0 | 100 |