Semaforo verde sulla compensazione dell’Iva pagata dagli under 36 sull’acquisto della prima casa. Con la risoluzione n. 62 del 27 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha infatti istituito il codice tributo “6928” col quale i giovani acquirenti potranno appunto compensare, tramite l’F24, l’Iva applicata alla compravendita dell’immobile prima casa. Chiaramente, in caso di bisogno, la procedura di compensazione, che permette in pratica di abbattere del tutto, o per lo meno scontare, una certa imposta a fronte di un’altra pagata in precedenza, può essere effettuata con l’assistenza delle sedi CAF ACLI. La scelta della compensazione dell’Iva è forse l’aspetto meno noto delle agevolazioni fiscali destinate agli under 36 sull’acquisto della prima casa.
Ricordiamo anzitutto che tali agevolazioni sono state istituite dal Decreto Sostegni-bis 73/2021, poi convertito nella Legge 106 del 23 luglio 2021, e sono applicabili, entro il compimento dei 36 anni, ai membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (anche per il calcolo ISEE è possibile rivolgersi alle sedi CAF ACLI o prenotare un appuntamento tramite l’area myCAF). Sono misure fiscali nate come sprone economico all’autonomia abitativa dei giovani nei tempi del Covid, di cui sostanzialmente si tende a ricordare soltanto l’esenzione sull’atto di acquisto delle imposte di registro, ipotecaria e castale, cui si abbina la riduzione del 50% sugli onorari notarili.
C’è però, come dicevamo, anche il discorso sull’Iva, perché in caso di compravendita soggetta all’imposta sul valore aggiunto, il legislatore, non potendo chiaramente disporne l’esenzione, ha usato l’escamotage del credito o della compensazione, cioè in parole povere ha previsto una serie di soluzioni per dare comunque la possibilità al giovane acquirente di riavere in qualche modo in tasca l’Iva versata sulla compravendita.
Per l’esattezza il comma 7 dell’articolo 64 (Legge 106/2021), che dispone appunto tale possibilità, recita che per le “cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione”, non dando in ogni caso luogo a rimborsi.
Quindi l’Iva che il giovane pagherà sull’acquisto della casa, potrà essere “recuperata” in diversi modi: ad esempio come credito sull’Irpef nella successiva dichiarazione dei redditi, oppure in compensazione (tramite F24) di qualche altro tributo gestito dall’Agenzia delle Entrate: si pensi ad esempio all’Imu che potrebbe essere dovuta nel caso in cui l’immobile prima casa non fosse subito adibito ad abitazione principale (residenza + dimora) e quindi soggetto all’imposta nel periodo di tempo in cui risulterebbe seconda abitazione. Inserendo allora il codice tributo “6928” nel Modello F24 l’Iva pagata potrà compensare l’eventuale Imu calcolata per quel periodo.